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D.L.
27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.
Data inserimento testo di legge: Settembre 1996
I
- Disposizioni Generali
1. Finalità.
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento,
nel
territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti
che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla roduzione e
dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree
interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva
e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli
di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge,
salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione
e della commercializzazione dei prodotti di cui alla
medesima tabella.
2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 ;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti
di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice
friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque
possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive
di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto,
anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonche' qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e
che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni
superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
3. Valori limite.
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro
ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove
si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive
ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate,
non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente
legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei
valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi
e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione
del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di
cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è
differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione
di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
'a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo'.
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, è abrogato.
II
- Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
4. Istituzione
della commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto.
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro ell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita,
presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto , di seguito denominata commissione,
composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologia;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali
e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro
della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
5. Compiti della commissione.
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede :
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento
per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività
di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto
e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio
e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni
e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione
alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi
anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti
nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione
di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione
può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione
dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro
della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Norme di attuazione.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità, può integrare con
proprio decreto, su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla
commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera
d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare
entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui
all'articolo 5, comma
1, lettera f) .
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari
tecnici di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400 .
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento,
anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano
agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili
sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata
dall'Istituto superiore di sanità.
7. Conferenza nazionale.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione
di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , promuove, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza
nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali,
nonche' dei
materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione
di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 , delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti
di ricerca.
III
- Tutela dell'ambiente e della salute
8. Classificazione,
imballaggio, etichettatura.
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto
e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge
29 maggio 1974, n. 256 , e successive modificazioni e integrazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione
e sulle operazioni di smaltimento e bonifica.
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali
nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono
le attività dell'impresa,
una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto
che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e
i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti
di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle
competenti regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
10. Piani regionali e delle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione
dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonche' delle imprese che
operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività
di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è condizionato alla
frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento
delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità
per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi
di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni
e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al medesimo comma 1.
11. Risanamento della miniera di Balangero.
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la
comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero
per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio
interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima
miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1
è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di
lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire
15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi
per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui
lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.
12. Rimozione
dell'amianto e tutela dell'ambiente.
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi
anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici
degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi
del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione
delle
attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure
da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione .
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice
friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto
e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale
sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità
e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono
tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto
alle lavorazioni
dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro
nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato
o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati
relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese
incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute
ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le
unità sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma
2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici
e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , in base alle caratteristiche
fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità
e la densità.
IV
- Misure di sostegno per i lavoratori
13. Trattamento
straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva,
è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la
normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta
anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b),
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, hanno
facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione
secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità
assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione
del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate,
in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione
del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite
di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione
e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali
di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente
alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata
da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate
dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa
di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità
di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori,
in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile
1969, n. 153 , e
successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore
a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto
di lavoro dei dipendenti le cui
domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi
di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa
per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato
per il coefficiente di 1,5 .
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita
dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche,
per il coefficiente di 1,5 .
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese
di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti
di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23
aprile 1981, n. 155 . L'anzianità contributiva dei dirigenti
ai
quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di
un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto
di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque
anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88 , corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della
pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa,
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta
a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 , per ciascun dipendente che abbia usufruito
del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento
degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà
di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi
nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in
un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni,
nonche' nelle zone industriali in
declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE
n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al
comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento.
La medesima percentuale ridotta si applica
altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, e al decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo
111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando,
per il 1992, l'accantonamento 'Finanziamento di un piano di pensionamenti
anticipati' e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento 'Interventi in
aree di crisi
occupazionale'.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
V
- Sostegno alle imprese
14. Agevolazioni
per l'innovazione e la riconversione
produttiva.
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle
che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione di programmi
di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni
a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi
sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività
di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di
amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica
delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento
dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituito il 'Fondo speciale per la riconversione delle produzioni
di amianto'.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità
e le priorità di accesso ai contributi del
Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle
domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate
alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano
amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la
dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per
la cessazione
dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini
per la presentazione
delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi .
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere
elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle
imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa
integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento
al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione
di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi
per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui
lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità
ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
VI
- Sanzioni
15. Sanzioni.
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei
valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto
di cui al comma 2
dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure
di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6,
commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni
a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione
e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo
9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
la cessazione delle attività delle imprese interessate.
VII
- Disposizioni finanziarie
16. Disposizioni
finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire
2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
'Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto'.
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi
contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e di
Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
'Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto'.
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno
1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima
ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano
nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture
di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili,
entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con
ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui
lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)'.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio
di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche
tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti
a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande
e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge)
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