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LEGGE
11 novembre 1996, n. 575
Sanatoria
degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia
di recupero dei rifiuti
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art.
1.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12,
10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n. 274,
7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n.
8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio 1996, n. 352,
e 6 settembre 1996, n. 462.
2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non
oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato
ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE
del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre
1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento
di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5
e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge
dello Stato.
Data a
Roma, addì 11 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 1583):
Presentato dal sen. GIOVANNELLI ed altri il 29 ottobre 1996.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il
29 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1a, 2a e 5a.
Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 31 ottobre 1996. Camera
dei
deputati (atto n. 2613):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il
5
novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII
e XIII. Assegnato
nuovamente alla VIII commissione, in sede referente, il 5 novembre
1996.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 6 novembre 1996.
Esaminato in aula il 6 novembre 1996 e approvato il 7 novembre 1996.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
all'art. 1:
- I decreti-legge citati nel comma 1 riguardano la disciplina delle
attività di recupero dei rifiuti.
- Il testo degli articoli 1 e 38 della legge n. 146/1994, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie) -
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese
nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme
di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri
con competenza
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa
ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai
rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni
dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo
di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata
per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della
direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che
effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia,
prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti
dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni
indicate dai medesimi articoli e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo
dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati
durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
e successive
modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche
del rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni
non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente
senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti
regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915;
g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei
rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento
dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto
alle
ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche
delle
medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e
ai
criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in conformità all'art. 7 della direttiva 91/156/CEE
e all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto
dei rfiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza
ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità
europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate
per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia
di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti,
prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino
i responsabili delle amministrazioni interessate.
2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1 maggio
1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati
alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di
cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE
e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento
CEE n. 259/93".
- Il testo degli articoli 1, 6 e 43 della legge n. 52/1996, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, è
il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
-
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione
di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno
sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità
dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto
di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini,
nonché, nei modi opportuni, i diritti
dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano
introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art.
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro,
se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine
di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti
per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il
termine previsto per il
parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE) -
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui
agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE,
33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine
di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma
1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva
di cui all'art. 45 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le
direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà
provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione
delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare,
a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 4 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del
14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa
consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del
comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art.
5, comma 1, della medesima legge".
"Art. 43 (Norme sugli imballaggi) -
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto
sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni
della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli
operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici,
ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego
o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti
al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità
inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i
materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso
sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per
la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei
rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione
alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo
di tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei
metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalità di informazione agli utenti;
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante
modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio
secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi
gli oneri economici per la sua eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori
entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico
allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del
65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per
cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed entro
la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo
come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio,
garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso
per ciascun materiale di imballaggio".
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del D.L.
n. 462/1996, recante disciplina delle attività di recupero dei
rifiuti, sono i seguenti:
"Art. 1 (Campo di applicazione ed esclusione) -
1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate
al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE
e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato
I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994
che, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria,
sono effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione,
restano esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi
gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico
di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o
qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove sono prodotti,
non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera
d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono
prodotti;
b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità
superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri
cubi;
d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale,
ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore
a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;
e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione
almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute,
per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla
delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
la sussistenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti
al comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni
richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di
cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione
della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel
luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile
o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante
della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente
decreto.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale
e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione
agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere
igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione
provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo,
effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano
anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro,
ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del
Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi
di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione
dei prodotti agricoli;
f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine
di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito
distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero
di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità
di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche ed integrazioni. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso, della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: 'di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità' sono sostituite
dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'. All'art. 8,
comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole:
'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della
sanità' sono
sostituite dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità'.
All'art. 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le
parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il Ministro della sanità' sono sostituite dalle seguenti: 'di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità'. Per gli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata
comunicazione alla regione competente".
"Art. 2 (Procedure semplificate) -
1. Entro e non oltre il termine di cui all'art. 1, le attività
di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati
2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di
cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente
destinati al riutilizzo, nonché le operazioni di recupero dei
medesimi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE, possono
essere
intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività
alla regione o alla provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale
ha sede legale l'impresa o la società che svolge attività
di raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni di trattamento
e di recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni già presentate
al Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, alle regioni e alle province autonome alla data di entrata
in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti
dal decreto stesso.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta in carta
semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare
il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati
II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 e di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, ed in particolare:
a) per la raccolta ed il trasporto:
1) quantità, natura, origine, destinazione, frequenza media della
raccolta;
2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
b) per le operazioni di recupero:
1) provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti;
2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;
3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti
cicli
di recupero.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in
caso di modifica delle condizioni richieste.
4. I soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto
di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'art. 10,
comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni
previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni".
"Art. 3 (Trasporti transfrontalieri) -
1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93
del Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorità competenti di
spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o
dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II,
III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è
individuata nel Ministero dell'ambiente.
2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze
o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento
(CE) n. 259/93, ai sensi dell'art. 26 del regolamento medesimo, è
punito con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito
riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle
indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi
a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato".
"Art. 4 (Disposizioni
in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
-
1. All'art. 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 2
ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994
ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad
eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma
2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno
decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4,
64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza
dal 1 gennaio 1997.;
b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: Le tariffe
per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione
ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino
al 31 ottobre 1996.;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art.
61,
commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal
costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa
comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo
dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo
comma,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.
915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione
è
computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno
successivo.;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce
originarie e di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per
gli anni
1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20
gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte
che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili
a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art.
1117 del
codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le
denunce
integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base
al
precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al
comma 4
dell'art. 63, sono presentati entro il 20 gennaio 1997 ed hanno effetto,
quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno
1997.
Le richieste di riduzione di cui all'art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono
presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni,
ove
previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.
2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'art. 66, commi
3, 4, 5 e
6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare,
limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio
non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti,
compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto
alla
tassa dovuta".
"Art. 5 (Modifiche di disposizioni autorizzative) -
1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta
e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio e di
intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto
terzi all'albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),
del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed
è
deliberata dalla sezione regionale dell'albo nella cui circoscrizione
territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa
vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'albo medesimo.
Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate
le modalità e
le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività
di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
e
di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in
conto
terzi.
2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento,
non comprese
tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'art.
10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione
alla
sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da
effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo
gli interessati
possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.
4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta,
delle
condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione
regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono,
in
contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo
e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione
dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10
settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i
provvedimenti di competenza.
5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
in
scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994
dalle
stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno
avere
durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
I
provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché
i
provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati
dalle
stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 407, non si
applica alle domande di iscrizione all'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti
e
della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro
tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite
le
modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale
previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive
modificazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del
tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle
sezioni regionali dell'albo.
9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite
con esito
positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono
iscritte
all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo
dell'istruttoria".
"Art. 6 (Sanzioni e causa di non punibilità) -
1. Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente
decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti
ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni
false o mendaci è punito con le sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attività
di smaltimento non autorizzate.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel
presente
decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le
prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente
5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni,
è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni
a
lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in
cui la
non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come
residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione
ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché
del riutilizzo in
cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi
alle
prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
gennaio
1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le
sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.
3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i rifiuti individuati
come
residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati
in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo".
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