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DECRETO
MINISTERIALE 14 maggio 1996. (G.U.S.O. n. 251 del 25/10/1996 )
Normative
e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1,
lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (Ministero
della sanità )
IL MINISTRO
DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO.
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art.
12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre
1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche
di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo,
la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente
in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative
e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi
mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1,
lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Decreta:
Art.
1. Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati
in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato
1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art.
2. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità
prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri
riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Art.
3. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni
e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua
potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati
in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art.
4. Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonché
gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi
contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati
in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art.
5. I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce
parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà
in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
ALLEGATO
1
NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL
CONTROLLO E LA BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI.
PREMESSA
La presente normativa si applica:
a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene
dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi
siti industriali dismessi);
b)
alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto é
determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie
prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti. Ai fini della
bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse
fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere
presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il piano di
lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia) - Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati
di idoneità medica.
A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO. Lo scopo del sopralluogo é
quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto
e di manufatti contenenti amianto. Dal censimento dovranno emergere
i seguenti elementi conoscitivi. a) - presenza o meno di residui di
manufatti (non più commerciabili) e quindi da considerare come
rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in
tonnellate); b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando
la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido - (indicare le quantità
in metri cubi e in tonnellate); c) - presenza o meno di residui di polveri
contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare
le quantità in chilogrammi).
B -
CAROTAGGIO DEI TERRENI PER EVIDENZIARE EVENTUALI MATERIALI INTERRATI.
I sondaggi: a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione
atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;
b) - saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in
relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi
la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita caso per caso;
c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10
cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate
per il prelievo dei campioni da analizzare.
C -
ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI "A" e "B".
I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività
ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati
tecnici al D.M. 6/9/94.
D -
LE OPERAZIONI DI BONIFICA. Le operazioni di bonifica dovranno tener
conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno
essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate
caso per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di
massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione
nel piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:
I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;
II FASE: bonifica degli edifici;
III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
IV FASE: bonifica dei terreni.
PRIMA
FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento. Seguire
le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).
SECONDA FASE: bonifica degli edifici. La bonifica di questi siti
deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali
contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi
punti A/B/C). I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere
raccolti e smaltiti secondo procedure "ad hoc" in funzione
della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area
non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la
eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto-cemento), la bonifica
si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con
appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con
idropulitrice od altra idonea strumentazione. Il lavaggio sarà
effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le
polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per
sette giorni; successivamente si procederà ad un accurato lavaggio
dei pavimenti con acqua. Tutte le acque risultanti dalle operazioni
di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione,
verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad
una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario;
dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa
vigente.
Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni
verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la
caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo
da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere
ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali
incapsulanti.
Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute
ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché
respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita. Essi dovranno disporre
di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal
Decreto Ministeriale del 6/9/94.
- Indicazione delle modalità di lavoro:
- Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione
della prescritta cartellonistica di legge.
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti
atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo
smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica). Il
personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio,
guanti e calzari a perdere -.
Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo
P3. Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo
il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e
più precisamente:
a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione
degli stessi in appositi sacchi;
b) - locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera;
c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;
d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti
personali. Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati
per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si
dovranno attivare procedure più rigorose da valutare caso per
caso nell'ambito del piano di lavoro.
TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica
dovrà essere effettuata come segue:
a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio
dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procederà
ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;
b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà
essere realizzato il sistema di copertura in depressione cosi' come
previsto per la "Quarta fase: bonifica dei terreni". Nel caso
a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M.
6/9/94 punto 7 "Rimozione delle lastre in cemento-amianto".
Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la
"Quarta fase bonifica dei terreni".
QUARTA FASE: bonifica dei terreni. Sulla base della indagine
di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in
cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria
una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale
esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti
dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati
di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.
In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle
Aziende U.S.L. competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo
del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla
rimozione dell'amianto residuale.
La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di
due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria
metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore.
Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione
a filtrazione assoluta.
La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà
adibita alla decontaminazione ed al "condizionamento" dei
cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della
seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni
di trasporto per consentirne una gestione corretta.
Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col
cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da
maschere a filtro assoluto tipo P3. Il personale operante uscirà
dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.
MONITORAGGI. Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno
i seguenti monitoraggi:
1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà
monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.
2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica,
dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre
aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica. I criteri
e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto
5a.11 del DM 6/9/94.
E
- CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO.
Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno
i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli
caso per caso alla particolarità della situazione.
ALLEGATO
2
CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI UNITÀ PREFABBRICATE CONTENENTI
AMIANTO.
Il presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse
quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari,
scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali
è stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unità
vengono comunemente utilizzate in caso di calamità naturale (terremoti,
alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali
poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi
meccanici quali autogru, bulldozer, ecc; esse presentano infatti peso
limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non
necessitano di alcuna opera di fondazione.
A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni
modelli lastre in cemento-amianto principalmente per le pareti e le
strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere
costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche,
ecc. L'amianto utilizzato é prevalentemente di tipo crisotilo
nelle lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano
casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo
anfibolico.
Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento
esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato plastico,
metallico o di altro tipo. Solitamente é presente, dietro uno
dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso,
polistirolo, lana di roccia, ecc.).
Nelle strutture del tetto le lastre di cemento - amianto possono non
presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete é solitamente
rivestita da materiale isolante. Se i! l confinamento fra le due lamiere
é in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto
nell'area ambiente. In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento
ambientale da fibre di amianto associati ad unità prefabbricate.
Con i censimenti da ralizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno
i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio
di tali unità prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate
che in uso.
Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture,
ove le stesse non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno
prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori,
ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto.
Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell'istallazione in
ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato
munito di un idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie.
Per "idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie",
trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni occasionali e limitate
nel tempo (cioé non inserite con carattere di continuità
in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con
filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di
protezione operativo (che tiene cioé conto delle reali condizioni
di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta.
L'operatore ha cioé la garanzia di poter lavorare in condizioni
di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante
non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel
caso più restrittivo degli amianti anfibolici, ciò vuol
dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro. Nel
caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati
sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche
di aggancio, si dovrà limitare al massimo la manomissione delle
lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti
deossidanti per ferro.
Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive,
queste dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri
assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate
da personale qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni
di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al montaggio in
zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei
magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni
legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto
della normativa vigente (decreto legislativo 277/91 e legge 257/92.
Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti,
o di rimozione delle stesse perché in stato di degrado avanzato,
valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del DM
6/9/94. Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che
hanno in dotazione le suddette unità prefabbricate dovrà
riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l'installazione,
il controllo e la manutenzione delle stesse.
Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed
applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione
periodica. Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei
prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il divieto di
impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte
quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente.
Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in
un apposito "libretto d'uso". In caso di consegna di prefabbricati
con suppellettili sarà posta cura che nessun arredo necessiti
di forature o di altro intervento sulle pareti. Nell'installazione dell'impianto
elettrico dovrà essere evitato l'attraversamento (se non già
predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto,
disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che
interessino soltanto il rivestimento delle lastre.
ALLEGATO
3
CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO
DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON.
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni
sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati
i seguenti indirizzi comportamentali. Innanzitutto é stata valutata
la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto
per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile. In merito a tale
aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore
di Sanità é stato rilevato che:
1)
studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso
l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da
1x106 a 200x106 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate
che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto,
non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso
di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre
di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali
ricerche é a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi
é unanimità di vedute.
2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha
pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualità
per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si
é cosi' espressa nei confronti del rischio per la salute correlato
all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile"....
Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia
pericolosa per la salute, non é stato ritenuto utile, pertanto,
stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura
sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile".
3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche
causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse.
É stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso
di acque con elevata contaminazione di amianto (20x106 fibre/litro)
può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo,
i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite
da tali acque.
4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche
ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili;
tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando
che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili
esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori
di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.
5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto
dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto
alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono
essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre é causato
perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in
particolare dalla sua aggressività, che é funzione del
ph, dell'alcanilità totale e della durezza calcica. Il rilascio
di fibre dalle tubature é influenzato inoltre da altri fattori
quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi,
la turbolenza e la velocità dell'acqua. Nella Circolare del Ministero
della Sanità n. 42 dell'1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del
9/7/1986 é suggerito un indice di aggressività dell'acqua
da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui
potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto.
6) Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste
prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto
per l'acqua potabile. Per quanto riguarda eventuali difficoltà
tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature
in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine
condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che
generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili
sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi
ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso
le Associazioni industriali di settore.
É stata altresi' valutata la possibilità di utilizzazione
di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione
di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie. A riguardo il
comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza
dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima)
"l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione
e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto",
facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata
alla legge "per la cessazione della produzione e della commercializzazione
dei prodotti".
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non é
esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti
amianto. Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta
a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto é
escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe
senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e
commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti
amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto
e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale"), se non
fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti
venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche
(ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto
negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque
cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata
ai sensi della legge 257/92, purché si tratti di tubature regolarmente
acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti
e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni.
In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto
Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonché,
per la sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di
seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94. Va, peraltro,
rilevato che, sotto il profilo dell'opportunità, l'impiego, anche
ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe
essere, con il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza
con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione
dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale
stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto,
danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della
matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione
di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunità
della loro sostituzione.
In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni
sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica
eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via
via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate
ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri
di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli
indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle
particolari tipologie dei manufatti presi in esame.
ALLEGATO
4
CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED ALL'UTILIZZO DELLE "PIETRE
VERDI" IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO.
Classificazione delle cosidette "Pietre verdi" in funzione
del loro contenuto di amianto. ___________________________________________________________________
| | | | LITOTIPO | Minerali principali | |_________________|_________________________________________________|
| | | | "serpentiniti" |antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni
orto e | | s.l. |clino, anfibolo tremolite, talco, dolomite, | | |granato,
spinelli cromite e magnetite | |_________________|_________________________________________________|
| | | | prasiniti |feldspato albite, epidoti, anfiboli | | |tremolite-actinolite,
glaucofane, pirosseni clino| | |e mica bianca | |_________________|_________________________________________________|
| | | | eclogiti |pirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo | |
|glaucofane | |_________________|_________________________________________________|
| | | | anfiboliti |orneblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, | |
|antofillite-gedrite | |_________________|_________________________________________________|
| | | | scisti |actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina | | actinolitici
| | |_________________|_________________________________________________|
| | | |scisti cloritici,|talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite,
| | talcosi e |serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato | |
serpentinosi | | |_________________|_________________________________________________|
| | | | oficalciti |talco, antigorite, crisotilo, tremolite, | | |dolomite,
calcite, olivina | |_________________|_________________________________________________|
La classificazione
delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto é
stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica
oggi disponibili in letteratura. La quantità esatta di amianto,
sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non può
essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.
Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre
verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti,
si indicano i seguenti criteri generali:
A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI
DURANTE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto
stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico
di dettaglio. Il rilevamento dovrà effettuarsi su un'area tale
da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto.
La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:
- descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico
e idrogeologico;
- descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;
- sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento
trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava. L'eventuale presenza
di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata
in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere
indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli
strati che contengono amianto.
L'attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo
mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante
l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verrà effettuata
sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico.
La frequenza del controllo é da stabilirsi in relazione alla
volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento
del fronte di cava. Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da
parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo
di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia
ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere
prontamente segnalato prima che il proseguire dell'attività estrattiva
provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo
sarà possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio
mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente
la procedura di estrazione.
B - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI.
La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attività
estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura
media del contenuto di fibre "liberabili" dal materiale. Tale
valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:
- caratteristiche petrografiche del materiale
- usurabilità del materiale in funzione delle condizioni di preparazione
d'uso.
La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la
sua pericolosità. Distinguendo tra materiali in breccia, materiali
in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure.
B1 - Materiali in breccia. Si farà riferimento ad un indice
di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di
amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.
I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio
statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc;
nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità
a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di
filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia
dovrà avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc. Quando
il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti
sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente
ridotta ai limiti ordinari.
Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre
liberate si suggerisce la seguente procedura:
1 - pesatura del materiale.
2 - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante
la macchina di cui alla Fig. 1.
3 - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta
della polvere su filtro.
4 - analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione
della presenza di amianto in fibre (IR e SEM).
La densità relativa sarà calcolata sul materiale dopo
la macinazione, secondo la relazione: % densità relativa = densità
apparente / densità assoluta L'espressione finale da utilizzare
sarà la seguente: I.r. = % amianto liberata / % densità
relativa Nella classificazione dei materiali naturali si dovrà
fare riferimento quindi all'indice di rilascio, modificato in modo da
utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non
la percentuale di amianto totale. Il materiale verrà quindi definito
non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore o uguale
a 0,1.
B2 - Materiali in lastre. Si farà riferimento ad un indice
di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di
amianto liberato e la densità relativa del materiale solido.
I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento
per la determinazione del peso di polvere di amianto liberata.
Il numero di campioni da saggiare sarà stabilito in funzione
della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non
inferiore a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso
in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità
a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento di
filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre
a lavorazione, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a nr.
1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato.
Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli
affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente
ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente
superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni
dei campioni da analizzare sono indicate n ella Fig. 2. La prova di
sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva,
secondo lo schema di apparato in Fig. 2.
La polvere ottenuta verrà raccolta mediante lavaggio e filtrazione
su un setto poroso da 0,45 µm. L'analisi della presenza e della
quantità di amianto verrà eseguita mediante diffrattometria
a raggi X secondo quanto indicato nel D.M. 6/9/94. Il materiale verrà
quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà
inferiore o eguale a 0,1. Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno
altresi' effettuare periodicamente prelievi di polveri dall'ambiente
di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante
le attività di taglio.
B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere
o massicciate. Per questo tipo di materiali le prove riguardano
una valutazione mineralogica della superficie visibile. L'osservazione
dovrà accertare l'assenza di fibre superficiali sui blocchi,
eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione
di campioni superficiali.
Si valuterà quindi la distribuzione superficiale dell'amianto,
quantificando in modo orientativo la quantità di amianto rispetto
alla superficie del blocco. La valutazione orientativa della superficie
del blocco si può eseguire assimilando il blocco ad un cubo con
lato pari alla radice cubica del volume: V (m3) = peso (t)/densità
(t/m3) Superficie totale (orientativa) = 6 ( rad3(V) )2 I blocchi che
risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore
allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi.
Figura 1: Apparato suggerito per le prove di automacinazione Il materiale
viene immesso in un cilindro rotante in acciaio con tappo a chiusura
ermetica. Il cilindro, delle dimensioni suggerite, viene fatto rotare
su rulli gommati, collegati ad un motore elettrico. La quantità
di materiale immesso è di 500 g per pezzature da 5 mm a 5 cm.
La prova dura 4 ore; al termine il materiale si scarica e viene lavato.
Viene inoltre lavato anche l'interno del cilindro. La polvere ottenuta
si recupera dal liquido di lavaggio mediante filtrazione su setto poroso.
Figura 2: Apparato suggerito per prove di abrasione su lastre Il sistema
di abrasione è composto da tre parti: A - Morsetto di contenimento
del pezzo fisso B - Morsetto di contenimento del pezzo in movimento
C - Sistema di raccolta della polvere D - Sistema di normalizzazione
della pressione di contatto La molla D agisce su una superficie che
distribuisce il peso su tutto il pezzo mobile.
ALLEGATO
5
REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE
ATTIVITÀ ANALITICHE SULL'AMIANTO.
PREMESSA
Il Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario
n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/94, indica negli allegati
1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quanti- tative dell'amianto.
La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per
le attività di campionamento ed analisi dell'amianto indicate
dal Decreto succitato.
1.
REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO. Il personale
addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola
media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve
operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche
con specifica e comprovata esperienza nel settore.
2. REQUISITI
MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA
IN MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE. Il laboratorio che intende
effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria in microscopia
ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase
(MOCF) con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del Decreto Legislativo
n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione
dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un
laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto
di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata
esperienza nelle tecniche di microscopia.
3.
REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO
NELL'ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE. Il laboratorio
che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di
amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a
scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi
X mediante spettrometria a dispersione di energia, nonché dei
necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale
addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche
ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore,
entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.
4.
REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO
IN CAMPIONI DI MASSA. Il laboratorio di analisi che intende effettuare
analisi per la determinazione dell'amianto nei materiali in massa, deve
essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro
IR, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione
dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un
laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto
di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata
esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.
5.
CONTROLLI DI QUALITÀ PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO
NELL'ARIA E/O IN CAMPIONI MASSIVI. Tutti i laboratori, sia pubblici
che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti,
devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo
di qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore
di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto Trattamento
Minerali - e dal Coordinamento Tecnico Interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualità
sui laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto
I programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo
di verificare l'idoneità dei laboratori che intendono effettuare
attività analitiche sull'amianto. Sono previsti quattro diversi
programmi di controllo di qualità coordinati dagli Istituti Centrali
(Istituto Superiore di Sanità, Istituto per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento
tecnico Interregionale.
Tali programmi si svolgeranno con periodicità che sarà
definita mediante apposita circolare del Ministero della sanità.
I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:
- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);
- diffrattometria a raggi X (DXR);
- microscopia elettronica a scansione (SEM);
- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).
Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:
- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;
- preparazione e scelta dei campioni;
- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;
- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;
- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte
del laboratorio coordinatore;
- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;
- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese
eventuali visite in loco, da parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento
Tecnico Interregionale che ne informeranno il Ministero della sanità,
Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci.
Saranno altresi' messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione
dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e
privati, che effettuano attività analitiche sull'amianto, dovranno
adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale
periodo, il rispetto di tali criteri sarà considerato congiuntamente
alla qualità delle misure analitiche per la valutazione delle
prestazioni del laboratorio stesso.
b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio
Polveri e Fibre Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Fontana Candida, 1
00040 Monte Porzio - Roma
Microscopia
ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Diffrattometria
a raggi X (XDR):
Laboratorio di Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 - Roma.
Diffrattometria
a raggi X (XDR):
Istituto Trattamento Minerali Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Bolognola, 7
00138 Roma
Microscopia
elettronica a scansione (SEM):
Laboratorio di Ultrastrutture Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma.
Spettrofotometria
di assorbimento infrarosso (FTIR):
C.N.R. Istituto Trattamento Minerali
Via Bolognola, 7
00138 Roma.
L'organizzazione
dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse
metodologie analitiche, verrà definita attraverso la preparazione
di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per
mezzo di circolare del Ministero della sanità.
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