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D.P.R.
8 agosto 1994
Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1994, n. 251.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di
atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della
stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il richiamato art. 10 dela legge 27 marzo 1992, n. 257,
prescrive l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto;
Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile
1994; Visto l'art' 1, comma1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Decreta:
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.
Art.
1 - Piani regionali e delle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
ai sensi dell'art. 10 dela legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto
dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di
cui all'art. 12, comma 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art.
2 - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei
minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto
i siti estrattivi di pietre verdi.
Art.
3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle
attività produttive e censimento delle imprese che svolgono attività
di smaltimento e bonifica
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività
di smaltimento e bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio
della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art.9 della citata legge
n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992,
per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformità
della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni
e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento
da parte delle ditte interessate, può essere operato un controllo incrociato,
che si avvale delle seguenti fonti:
a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive
maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di
cui all'allegato B può costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi
indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono
il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi".
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema
tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni
da richiedere, ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia
autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.
Art.
4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
e realizzare la relativa bonifica dei siti.
1. Nella predisposizione di programmi per realizzare la bonifica
dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono
in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo
anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio
e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle
altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività
mineraria;
c) la prevenzione dei rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità
di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che
risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la
bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo
ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni
di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative
opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale
interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà
essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con
i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici
e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento
mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e le province autonome predispongono un piano di
smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero
e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento
di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi
quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su
una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce
parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto 915 del 1982.
Art.
6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto.
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti
di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria,
nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione
27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del
citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art.
6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti, ovvero
in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie
di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di
impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede
organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento
dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in
carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica
dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità
di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti
contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili
quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982,
è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo
A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione,
costruzione e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche
in sede autorizzata, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire
l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni
di movimentazione.
Art.
7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza
del lavoro.
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere
b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992,
individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione
a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono
un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali
finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione
dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo
da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi
di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato
decreto n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi
stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici,
strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori
di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria
regione una relazione sulla attività svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione
per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività
nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti
amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese
interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o
strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani
di controllo e manutenzione.
Art.
8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto.
1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono
controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni
di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi
di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione
di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse
le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione
dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni
e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento
sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente
competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla
predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.
Art.
9 - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto.
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento
delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di
bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle
suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano
in particolare, oltre quanto già previsto dall'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 277 del 1991:
1. la corrette classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della
normativa vigente;
2. le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo
dei rifiuti di amianto;
3. l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4. la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento
interno ed ewsterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento
medesimo;
5. la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni
di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art.
12 delle citata legge n. 257 del 1992;
6. la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di
amianto ad un trasportatore autorizzato;
7. la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di
amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b)
alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni
di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata
legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento
delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti,
esercitate dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle
imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di
amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa
alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui
sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando,
in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto
prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle
strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto
dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria
regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.
Art.
10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e rilascio di titoli di abilitazione.
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello
professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione,
smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione
della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio,
nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle
procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti
argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto
dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima
di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti
alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti,
strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti
della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo,
i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione
almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente:
obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo
di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento
ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle
aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo,
bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima
di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da
parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione
degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del
rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno
addetti i discenti
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h) della
citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di
coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera
b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata
da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità
attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee
strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture
di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi
a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art.
16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione
professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h),
della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento
economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi
pubblici.
Art.
11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
1. Le regioniprovvedono ad assicurare alle proprie strutture
di controllo almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate
almeno di:
a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata di:
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse;
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata
o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.
Art.
12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile.
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata
nell'art. 12, comma5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire
almeno i seguenti elementi informativi:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO cognome e nome; data
e luogo di nascita; residenza; telefono denominazione della società
(per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini
indicare i dati dell'amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax;
codice fiscale.
b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di
prefabbricato; prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;
interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non
metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero
locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se
prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di
materiale e l'estensione) materiali che rivestono superfici applicati
a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli
interni; altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo
per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano
i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire
gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di
cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute,
le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto
e le modalità di tale parte del censimento.
ALLEGATO
A
FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO
Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992 Ditta
.......................................................................
con sede legale in via...............................................
n. .... comune di ................................. cap. ....... tel.
n. ............ telefax n. .................. iscrizione C.C.I.A.A.
n. ..................... unità produttiva sita in via .................................
n. .... comune di ................................. cap. ....... tel.
n. ............ codice fiscale e/o partita IVA ..............................................
esercente l'attività di ..............................................
.............................................................................
codice ISTAT ............................. codice INAIL .....................
titolare o legale rappresentante ............................................
nato a ........................................................ il ..........
residente in via ............................................................
comune di ................................. cap. ....... tel. n. ............
Nell'anno 1993 Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;
Ha utilizzato fino al ............................ amianto nelle proprie
attività produttive; Ha operato nelle attività di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attività di bonifica da amianto; Ha già presentato
notifica di attività; ai sensi art. 25 del D. Lgs. n. 277/1991; ai sensi
art. 9 della legge n. 257/1992. Luogo e data ................................................................
ALLEGATO
B
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO
A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco
in ordine di numero).
B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di numero).
10 10 Industria della produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione
dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli,
carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie
annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda
fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione,
stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di
modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti
in
pomice-cemento.
* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli
articoli di amianto-cemento).
* 247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri
prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da
stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati
all'industria e all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di
macchine per lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed
apparecchi meccanici.
* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non
elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi,
televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti
staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè
e del the.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti,
copripavimento, linoleum e 'tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di
articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di
pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e
coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di
condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua
calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e
attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi
agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso ai veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri
metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e
vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2. Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da
costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti
per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di
carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attivitàconnesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio
(porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per
ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa
(senza operatore fisso).
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