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D.L.
15 agosto 1991 n. 277
Art.
1 Attività soggette
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai Capi II, III
e IV.
2. Le disposizioni di cui ai Capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente Capo. Gli artt.
8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante
il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività
alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.
4.
Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione
civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale
operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Art.
2 Attività escluse
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori
della navigazione marittima ed aerea.
Art.
3 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
b)
valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato
o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti,
a seconda dell'agente;
c)
medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio
sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione
inmedicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
libera docenza nelle discipline suddette;
d)
organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve
le diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art.
4 Misure di tutela
1. Salvo quanto previsto nei Capi II, III e IV, le misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
nella materia di cui all' art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a)
la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute
e la sicurezza,
b)
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere
esposti;
d)
controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente.
La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati
si effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun
agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
e)
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare
le cause del superamento ed ovviarvi;
f)
misure tecniche di prevenzione;
g)
misure di protezione collettiva;
h)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
i)
misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi
di lavoro appropriati;
l)
misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m)
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n)
misure igieniche;
o)
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti su:
1)
i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure
tecniche di prevenzione;
2)
i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite
e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi
di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p)
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione
e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora trattisi
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento
del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione;
q)
tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione,
di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio.
I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi
e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei
Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanità;
r)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle
misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli
esami indicativi dell'esposizione;
s)
accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli
sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono
esposti;
u)
un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente
oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2.
Ai
fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori
i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda,
come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi
applicabili.
Art.
5 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano
o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori
medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate
disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il
controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive
contenute nei registri di cui all' art. 4, comma 1, lett. q), e tramite
il medico competente, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati,
nonché indicazioni sul significato di detti risultati; informano
altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza
o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali
di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato
dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione,
ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni
aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi
e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi
ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la
loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza
di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o
quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare
la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire
i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti
e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate
a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono
le attività di cui all'art. 1 assicurano la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla
natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante
il lavoro, ad agenti di cui ai Capi II, III e IV.
4.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono
e sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese
di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art.
4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori.
Art.
6 Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori:
a)
osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
b)
usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i
mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti
dal datore di lavoro;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto
le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d)
non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza,
di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi
di protezione;
e)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art.
7 Obblighi del medico competente
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui
all' art. 1, comma 1, é accertato da un medico competente a cura
e spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi
a cura e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità
specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente
istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresi'
a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei
risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli
esami biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6.
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
l'anno, e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Art.
8 Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la
sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico
o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante
esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico
competente é assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto
di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico
competente é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale
organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati
dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme
di cui all' art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore
venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori.
3.
I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei
datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Art. 9 Altre misure
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione
dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto
adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati
per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della
sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno.
Art.
10 Attività soggette
1. Le norme del presente Capo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi é il rischio di esposizione al piombo
metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati come "piombo".
2. Le norme del presente Capo non si applicano alle attività
estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati
di minerali di piombo nel sito della miniera.
3.
Nell'All. I sono indicate a titolo esemplificativo le attività
lavorative che comportano rischio di esposizione al piombo.
Art.
11 Valutazione del rischio
1. Per tutte le attività lavorative di cui all' art. 10 il
datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei lavoratori
al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento
ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti di
emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende
una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo
ed una determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui agli artt.
12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla valutazione
di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo nell'aria superiore
a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa come media
ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto
ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono
comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione
di cui al comma 1 é effettuata entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le imprese che intraprendono
le attività lavorative di cui all' art. 10, la valutazione é
effettuata non prima di 90 giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività
e non oltre 180 giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati
prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi
e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un
apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza.
Art.
12 Informazione dei lavoratori
1. In tutte le attività di cui all' art. 10 il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette
attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni
su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi
i rischi per il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo,
ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di
non fumare sul luogo di lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al
piombo.
L'informazione é ripetuta con periodicità triennale e
comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che
comportino un mutamento significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione
di cui all' art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresi'
informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, circa:
a) l'esistenza dei valori limite di cui agli artt. 16 e 18 e la necessità
del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e
del controllo biologico;
b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali
di protezione.
3.
Nelle attività di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre
informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati,
delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che
lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati,
ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici
non nominativi del controllo biologico.
Art.
13 Misure tecniche, organizzative, procedurali
1.
Nelle attività lavorative che comportano le condizioni di esposizione
indicate all' art. 11; comma 3, il datore di lavoro:
a)
assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti
ad efficace pulizia e manutenzione;
b)
assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi
di piombo non superiori alle necessità delle lavorazioni e che
il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
c)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d)
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre l'emissione
di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure
comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento
del piombo, questi sono sistemati quanto più possibile vicino
al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione
del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate;
e)
mette a disposizione dei lavoratori;
1)
indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprietà
chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori
sono esposti;
2)
mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni
con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie;
3)
mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui
agli artt. 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.
Art.
14 Misure igieniche
1. In tutte le attività di cui all' art. 10 il datore di
lavoro:
a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed adeguata
pulizia dei locali, dei macchinari e degli impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione
da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere
cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione
dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo
presente sul posto di lavoro.
2.
Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione
di cui all' art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti
di docce;
b)
dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo
separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio é
effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con
una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto,
sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, é effettuato
in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività
di lavaggio é comunque compresa fra quelle indicate all'art.
10.
Art.
15 Controllo sanitario
1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni
di esposizione indicate all' art. 11, comma 3, i lavoratori sono sottoposti
a controllo sanitario (clinico e biologico).
2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità
ai criteri di cui all'All. II, comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di controindicazioni
al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei
lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato di salute
ed esprimere il giudizio di idoneità. Le visite mediche periodiche
hanno frequenza annuale, salvo i casi particolari indicati all' art.
16. Le visite mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite
dal medico competente. Esse tengono conto, oltre che dell'entità
dell'esposizione, anche della sensibilità individuale del lavoratore
al piombo.
3. Il controllo biologico comprende la misurazione della piombemia,
effettuata con il metodo di analisi riportato nell'All. III.
4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se
il medico competente lo ritiene necessario, la misurazione, effettuata
con i metodi di analisi riportati nell'All. III, di uno o più
indicatori di effetto, in particolare:
a) escrezione urinaria dell'acido delta-amminolevulinico (ALAU);
b) protoporfirine di zinco (ZPP).
5. La misurazione dell'ALAU e delle ZPP é obbligatoria
nei casi particolari indicati all' art. 16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, in base alle direttive CEE e in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati all' art. 16, il controllo
biologico avviene con le frequenze sottoindicate:
a)
annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue;
b)
ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi
di piombo, per 100 millilitri di sangue;
c)
ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue.
Art.
16 Superamento dei valori limite biologici
1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone
immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché
ad un controllo dell'ALAU o delle ZPP e ne informa il datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per
identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali
ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando
i lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende
adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure
cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione
o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione
viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'ALAU o
delle ZPP entro il termine di tre mesi. Se il valore di 60 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato,
egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale
per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza
é convenientemente ridotta, su indicazione del medico, competente.
Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme
parere, del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una
esposizione minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere
applicate nel caso in cui il valore dell'ALAU o delle ZPP del lavoratore
interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con
la sua normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate
ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo
della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP ad intervalli stabiliti dal
medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori
dei parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente,
compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli
stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
ALAU: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
ZPP: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato
da qualsiasi esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua
ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare
ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro.
8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell' art. 8, comma
1.
9.
Per le lavoratrici di età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta,
comunque, l'allontanamento dall'esposizione.
Art.
17 Controllo dell'esposizione dei lavoratori
1. Nelle attività lavorative che comportano le condizioni
di esposizione indicate all' art. 11, comma 3, il datore di lavoro effettua
un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria.
2. Detto controllo é effettuato attraverso la misurazione
della concentrazione del piombo nell'aria, espressa come media ponderata
su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i
metodi di prelievo e di dosaggio riportati nell'All. IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori,
deve essere rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo
nell'aria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione
nelle diverse giornate lavorative, il campionamento é effettuato
nelle giornate in cui tale esposizione é verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere, di norma,
inferiore a quattro ore. Il campionamento può essere costituito
da uno o più prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili
nello stesso luogo ed é perciò esposto a rischi per la
salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di
gruppo. In tal caso é prelevato un campione per almeno un lavoratore
su dieci.
7. Il controllo é effettuato con frequenza trimestrale.
Se non interviene alcuna modifica che possa provocare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà frequenza
annuale previa comunicazione all'organo di vigilanza qualora sussistano
le condizioni sottoindicate:
a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente
precedenti, una concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi
per metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni
di esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non é
superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento
a quanto previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni
effettuate e sul significato di detti risultati.
Art.
18 Superamento dei valori limite di esposizione
1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non può
superare il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo
di aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo
di riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto
valore il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando quanto prima le misure appropriate: In conformità al
parere del medico competente, lo stesso procede
ad una determinazione immediata dei parametri biologici dei lavoratori
interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 1
il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della concentrazione
di piombo nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere adottate
immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella
zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure per la
protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al
parere del medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati
non può venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la riduzione
della permanenza giornaliera
nell'area interessata e si rende necessario l'uso di mezzi individuali
di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata,
per ogni lavoratore, é limitata al minimo strettamente necessario.
5. L'organo di vigilanza é informato tempestivamente,
e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate e delle
misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta giorni
dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione
dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite.
6.
Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati
ovvero i loro rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche
in relazione al comma 3; in casi di particolare urgenza, che richiedano
interventi immediati, il datore di lavoro li informa al più presto
delle misure già adottate.
Art.
19 Misure di emergenza
1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono abbandonare immediatamente
la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi
di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo
le conseguenze.
Art.
20 Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura
é prevedibile che l'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria
superi il valore limite di cui all' art. 18, comma 1, e per le quali
non si possono attuare misure tecniche preventive per limitare l'esposizione
dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro contenente
tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e
dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza é informato di quanto sopra prima
dell'inizio delle operazioni e può disporre l'attuazione di ulteriori
misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad
un controllo dell'ALAU. Se il medico competente, tenuto anche conto
dei risultati della misurazione dell'ALAU, ne ravvisa la necessità,
il lavoratore é sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente
consultati ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1.
Art.
21 Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano
le condizioni di esposizione indicate nell' art. 11, comma 3, sono iscritti
nel registro di cui all' art. 4, comma 1, lett. q).
2. Il registro di cui sopra é istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla
USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore
di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso
di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui
al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano
in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all' art. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all' art. 4, comma 1, lett. q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art.
22 Attività soggette
1.
Le norme del presente Capo si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi é rischio di esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art.
23 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
actinolite
(n. CAS 77536-66-4);
amosite
(n CAS 12172-73-5);
antofillite
(n. CAS 77536-67-5);
crisotilo
(n. CAS 12001-29-5);
crocidolite
(n. CAS 12001-78-4);
tremolite
(n. CAS 77536-68-6).
Art.
24 Valutazione del rischio
1. In tutte le attività lavorative di cui all' art. 22 il
datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine
di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica
l' art. 11 comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento
ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri
ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere
di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto
ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro
cubo il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25 comma
1, 26 comma 2, 27 comma 2, 28 comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di
attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima
gli artt. 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora
l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione
personale dei lavoratori alla polvere di amianto é sostituita
dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di
riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata
ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni fibra per centimetro cubo,
il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25 comma 1, 26
comma 2, 27 comma 2, 28 comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione
di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo
delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e
del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere
che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi
precedenti. Per tale valutazione é possibile fare riferimento
a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni
analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto
e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo
di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati
riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.
Art.
25
1. Fermo restando quanto previsto all' art. 48 del D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita
attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere
di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3
o 5 dell' art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della
valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per
la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali
l'amianto é impiegato come materia prima é comunque tenuto
ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello
di esposizione dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti
entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all' art. 11,
comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse é
comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici
giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Art.
26 Informazione dei lavoratori
1. Nelle attività di cui all' art. 22 il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività,
nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità
di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi
e dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione.
L'informazione é ripetuta con periodicità triennale e
comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che
comportino un mutamento significativo dell'esposizione.
2.
Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all' art. 24, commi 3 o 5, l'informazione é ripetuta con periodicità
annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui all'
art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto nell'aria.
Art.
27 Misure tecniche, organizzative, procedurali
1.
In tutte le attività di cui all' art. 22 il datore di lavoro:
a)
assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura
e manutenzione;
b)
assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi
di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che
l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
c)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia
emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non é
tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il
più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni
della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare
l'efficacia delle misure adottate;
e)
mette a disposizione dei lavoratori:
1)
adeguati indumenti di lavoro protettivi;
2)
mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con
manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f)
assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che
lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi
chiusi;
g)
provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti
e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi
imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti
idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi
contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività
estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità
alle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modifiche ed integrazioni.
2.
Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione,
indicate all' art. 24 commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresi'
a che:
a)
i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente
delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;
b)
detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c)
siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione
da usarsi secondo le previsioni di cui all' art. 31, comma 7.
Art.
28 Misure igieniche
1. Nelle attività di cui all' art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di
aspiratori adeguati:
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare,
bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto.
É permesso fumare soltanto in dette aree.
2.
Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione
di cui all' art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto al comma
6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti
di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori
addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di
lavoro;
b)
dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo
separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio é
effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con
una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto
é effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.
L'attività di lavaggio é comunque compresa fra quelle
indicate all' art. 22;
c)
provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all' art. 27,
comma 2, lett. c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare
o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La
pulitura di detti mezzi é effettuata mediante aspirazione.
Art.
29 Controllo sanitario
1.
Fermo restando quando previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi
dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal D.M. 21 gennaio 1987,
pubblicato nella G.U. n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro,
in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario,
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle
risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere
l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo
di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore
di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell' art. 8, comma
1.
4.
Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti
adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali
essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
Art.
30 Controllo dell'esposizione dei lavoratori
1. In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione
indicate all' art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un
controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto é
impiegato come materia prima tale controllo é effettuato comunque,
a prescindere dal grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 é effettuato attraverso
la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria,
espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento
di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'All.
V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente
le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza
inferiore a 3
micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza é superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento
é eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni
sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati
ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività
di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni
ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale
del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi.
Esso é effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione
giornaliera del lavoratore ed é integrato da un campionamento
ambientale se questo é necessario per identificare le cause ed
il grado dell'inquinamento.
6. La durata del campionamento non si estende all'intero periodo
di riferimento di otto ore, é comunque effettuato un prelievo
per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il
valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto
nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata
del campionamento non é complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili
nello stesso luogo ed é perciò esposto a rischi per la
salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di
gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque
ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione
significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.
La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una
volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del
luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la
metà dei valori limite indicati all' art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle
misure é adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in
particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione
di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza é, in ogni caso,
almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati
sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti
risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.
Art.
31 Superamento dei valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria,
espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore sono:
a) 1 fibra per cm2 per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per cm2 per tutte le altre varietà di amianto, sia
isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1993 il valore limite di esposizione
per crisotilo é di 0,6 fibre per cm3, eccezion fatta per le attività
estrattive. A decorrere dal 1o gennaio 1996 lo stesso valore limite
di cui sopra é esteso alle attività estrattive.
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni
della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione
non dee in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi
precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione
di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove
la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo
se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono
essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può
proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte
le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4,
il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione
delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere
ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti
agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati
non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario
l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, é limitata al
minimo strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza é informato tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle
misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni
dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e
3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se
l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti
valori limite.
9.
Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati
ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma
5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati,
li informa al più presto delle misure già adottate.
Art.
32 Misure d'emergenza
1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi
di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo
le conseguenze.
Art.
33 Operazioni lavorative particolari
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare
é prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto superi i valori limite di cui all' art. 31 e per le quali non
é possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare
le misure generali indicate nei precedenti articoli:
a)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione
destinati ad essere usati durante tali lavori;
b)
provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione
di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
c)
provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la
scritta: "Attenzione - Zona ad alto rischio - Possibile presenza
di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di
esposizione";
d)
predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un
piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente
all'organo di vigilanza.
Art.
34 Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali
contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori
limite di cui all' art. 31, delle misure di cui all' art. 33 adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro é inviata all'organo di vigilanza,
unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lett. a) del
comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel
caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lett. c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta
giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di
lavoro possono eseguire i lavori ferma restando la loro responsabilità
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce
gli adempimenti di cui all' art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le
norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.
Art.
35 Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano
le condizioni di esposizione indicate all' art. 24, commi 3 o 5, sono
iscritti nel registro di cui all' art. 4, comma 1, lett. q).
2. Il registro di cui sopra é istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro, che é responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore
di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa,
il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano
in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all' art. 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all' art. 4, comma 1, lett. q).
4. É istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento,
un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all' art. 24, commi 3
o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art.
36 Registro dei tumori
1. Presso l'ISPESL, é istituito un registro dei casi accertati
di asbestosi e di mesotelioma asbesto correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono
all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica
riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro,
nonché le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
Art.
37 Attività vietate
1. É vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le attività
che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati
a basa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.
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